proposte di modifica
Consultazione 2014/94: Attuazione del Regolamento (UE) n. 165/2014, prima fase: modifica dell'OLR 1 (campo d'applicazione e integrazione delle prescrizioni riguardanti l'uso dell'odocronografo). Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1) · 4 pagine
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Allegato 1a
Art. 14b Uso dell’odocronografo digitale Art. 14b Uso dell’odocronografo digitale Cpv. 1 e 2 Cpv. 1 e 2
1 Il conducente deve inserire 1 Il conducente deve inserire
nell’odocronografo le seguenti indicazioni: nell’odocronografo le seguenti indicazioni:
a. luogo (Paese) dell’inizio e della fine a. il luogo (Paese) dell’inizio e della fine
dell’attività professionale; dell’attività professionale. L’inserimento
non è necessario se l’odocronografo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare che registra automaticamente queste informazioni.
b. all’inserimento o all’estrazione della carta b. all'inserimento o all'estrazione della carta del
del conducente: rispondere con sì o no alle conducente: rispondere con sì o no alle ririchieste di input dell’apparecchio. chieste di input dell'apparechio.
2 Le carte del conducente e del secondo con- 2 Le carte del conducente e del secondo con-
ducente devono rimanere inserite ducente devono rimanere inserite nell'appanell’apparecchio durante l’intera durata recchio durante l'intera durata dell'attività dell’attività professionale.
professionale. All’inserimento o
all’estrazione della carta il conducente deve rispondere con sì o no alle richieste di input dell’apparecchio. Commenti:
Il Regolamento (UE) n. 165/2014 prevede l’introduzione del cosiddetto «odocronografo intelligente», uno strumento in grado di rilevare automaticamente la posizione del veicolo attraverso un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare e di agevolare quindi la verifica del rispetto delle norme sociali.
In linea di massima, il conducente deve continuare a introdurre nel odocronografo digitale il simbolo del Paese in cui inizia la sua attività professionale e il simbolo del Paese in cui la termina (cfr. l’art. 34 par. 7 comma 1, primo periodo del Regolamento (UE) n. 165/2014.
Quest’obbligo viene meno se il odocronografo collegato a un servizio di posizionamento satellitare registra automaticamente tali informazioni [cfr. art. 34 par. 7 comma 2 Regolamento (UE) n. 165 / 2014].
L’articolo 15 paragrafo 5a del Regolamento (CEE) n. 3821/85 attualmente in vigore prevede che il conducente introduca nell’apparecchio di controllo il simbolo del Paese in cui inizia la sua giornata lavorativa e il simbolo del Paese in cui la termina, con procedura interamente manuale oppure automatica se l’apparecchio di controllo è collegato a un sistema di posizionamento satellitare. La stessa
bis
normativa si trova all’articolo 12 capoverso 5 dell’allegato dell’AETR, mentre l’articolo 14b capoverso 1 lettera a dell’OLR 1 prescrive al conducente l’obbligo di inserire nell’odocronografo il luogo (Paese) dell’inizio e della fine dell’attività professionale, senza porre limiti come precedentemente descritto. Contemporaneamente vengono riordinati i capoversi 1 e 2.
Un adeguamento dell’OLR 2 non è necessario poiché, riguardo alle summenzionate prescrizioni d’uso, il relativo articolo 16a rinvia ai pertinenti articoli dell’OLR 1.
1.1 Le disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 riguardanti il tachigrafo intelligente si applicheranno nell’Unione europea non prima del 2 marzo 2016, sempre che, fino ad allora, gli atti di esecuzione ancora da emanare siano pronti (cfr. art. 46 Regolamento (UE) n. 165/2014). L’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 sarà tuttavia in vigore nell’Unione europea già dal 2 marzo 2015.