Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/95: Revisione dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 5 pagine
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La modifica del valore di risanamento in questione non richiede alcuna disposizione transitoria: ad oggi, infatti, non risultano casi di siti inquinati da mercurio in orti o giardini privati che abbiano richiesto un risanamento secondo la normativa sui siti contaminati. A tutela della salute umana e dell’ambiente è inoltre ragionevole estendere il nuovo valore di 2 mg/kg a tutti i siti contaminati da mercurio che si trovano in orti e giardini privati: per eventuali analisi o risanamenti di questi siti rispettivamente condotte o disposti prima dell’entrata in vigore delle presente modifica si applica la nuova regolamentazione.
3. Basi giuridiche della revisione
L’articolo 32c capoverso 1 seconda frase e l’articolo 39 capoverso 1 LPAmb attribuiscono al Consiglio federale la competenza di emanare le prescrizioni esecutive in materia di risanamento dei siti contaminati. Con la OSiti il Consiglio federale è ricorso a tale competenza: l’ordinanza contiene infatti le prescrizioni per il rilevamento, l’analisi, la sorveglianza e il risanamento dei siti contaminati.
4. Relazioni con il diritto europeo
In Europa i valori indicativi, di guardia e di risanamento per i suoli e i siti contaminati vengono ricavati e fissati sulla base del quadro giuridico di ciascun Paese. Non esiste cioè in materia alcun regolamento europeo sovraordinato.
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