Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/95: Revisione dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 5 pagine
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Seconda parte: commento ai singoli articoli
Allegato 3 numero 2 OSiti
L’allegato 3 numero 2 OSiti fissa, tra l’altro, il valore di risanamento per il mercurio presente nel suolo di siti contaminati che si trovano in orti e giardini privati. La presente modifica intende ridurre tale valore da 5 a 2 mg/kg. L’allegato 1 O suolo, per contro, non fissa valori indicativi, di guardia o di risanamento per il mercurio, pertanto tale ordinanza non deve essere modificata.
Terza parte: conseguenze della modifica dell’ordinanza
1. Conseguenze per la Confederazione
L’attuazione della modifica in questione non avrà alcun effetto né in termini di personale né finanziari per la Confederazione. Eventuali costi aggiuntivi per il fondo dell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRsi) saranno minimi.
2. Conseguenze per i Cantoni
L’attuazione della modifica in questione non avrà alcun effetto in termini di personale per i Cantoni. Visto il numero ridotto di orti e giardini privati contaminati da mercurio in siti contaminati si può dedurre che eventuali costi scoperti a carico dei Cantoni saranno minimi.
3. Conseguenze per l’economia
I proprietari di orti e giardini privati in cui la concentrazione di mercurio si situa tra 2 e 5 mg/kg provvedono già a farli risanare per evitare di vederne limitata l’utilizzazione, pertanto la modifica proposta non comporterà costi aggiuntivi per l’economia da un punto di vista generale.
La revisione permetterà semmai di ridistribuire i costi della contaminazione spostandoli dai proprietari degli orti e dei giardini privati ai responsabili stessi dell’inquinamento, nel rispetto del principio di causalità su cui si basa l’intera normativa ambientale. Visto il numero ridotto di orti e giardini privati contaminati da mercurio in siti contaminati si può dedurre che i costi ridistribuiti saranno minimi.
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