Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 11 pagine
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1.2. Il Fondo sicurezza interna quale sviluppo dell’acquis di Schengen
Nell’ambito dell’Accordo di associazione a Schengen (AAS; RS 0.362.31) tra la Svizzera e la CE/l’UE, la Svizzera si è impegnata a recepire, in linea di massima, tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS). Nel presente caso si tratta del recepimento di un tale sviluppo.
Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce il Fondo Sicurezza interna nei settori delle frontiere esterne e dei visti per il periodo 2014–2020. L’atto è stato notificato alla Svizzera il 7 maggio 2014 e il 6 giugno 2014 il Consiglio federale ha deciso di recepirlo, fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS) e ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione vertente sull’approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE)
n. 515/2014.
Per espletare la procedura nazionale di approvazione del relativo scambio di note, la Svizzera dispone in linea di principio di un termine massimo di due anni dalla data di notifica da parte dell’UE, incluso un eventuale referendum. Il termine regolare è scaduto il 7 maggio 2016. Non è stato possibile mantenerlo giacché occorre disciplinare in un accordo aggiuntivo le modalità determinanti per la partecipazione della Svizzera al Fondo, in particolare l’ammontare della partecipazione finanziaria della Svizzera. Ora, i pertinenti negoziati con l’UE sono potuti iniziare soltanto dopo la notifica del regolamento da parte della Svizzera per quanto riguarda il recepimento di massima. Pertanto, l’UE ha concesso alla Svizzera una proroga fino al 3 luglio 2017 per il recepimento del regolamento. Siccome l’accordo aggiuntivo tra la Svizzera e l’UE deve parimenti essere sottoposto all’Assemblea federale per approvazione, verosimilmente la Svizzera potrà partecipare al Fondo soltanto dall’inizio del 2019 con effetto retroattivo dal 2014.
Il 4 novembre 2015 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014.
1.3. Contenuto del regolamento (UE) n. 515/2014
Il regolamento (UE) n. 515/2014 istituisce il Fondo sicurezza interna nei settori della protezione delle frontiere esterne e della politica dei visti per il periodo 2014–2020, quale strumento successivo al Fondo per le frontiere esterne. Come il suo precursore, il nuovo Fondo intende sostenere con finanziamenti a progetto gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere marittime e/o terrestri o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono sostenere costi elevati per la protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Il Fondo intende contribuire a migliorare l’efficienza dei controlli e la protezione delle frontiere esterne, limitando così il numero degli ingressi illegali. Inoltre vuole permettere all’UE di reagire in modo veloce ed efficace a crisi legate alla sicurezza, che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento del sistema Schengen. Considerando la persistente crisi migratoria, il Fondo acquisisce una funzione importante come espressione di solidarietà, nonché come strumento pratico di sostegno alla protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.
La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo ammonta a 2,76 miliardi di euro (art. 5 del regolamento [UE] n. 515/2014). Dato che i contributi finanziari degli Stati associati non sono compresi in tale importo, essi andranno ad aumentare ulteriormente le risorse del Fondo.
Nei sette anni di validità del Fondo si prevede che la Svizzera verserà nel Fondo una media di 18,43 milioni di franchi all’anno. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera e degli altri Stati associati si applica la chiave di ripartizione di Schengen secondo l’AAS (art. 11 par. 3 AAS).