Progetto
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto
730.01 Energia in generale
Appendice 2.21 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapolvere elettrici con raccordo alla rete
N. 6
6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il
contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) n. 665/201348. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
6.2 Chiunque commercializza o cede gli aspirapolvere di cui al numero 1.1 deve
provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 665/2013.
48 Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.