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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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730.01 Energia in generale
2.3 Per gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettere b–c, dal 1° luglio 2018 devono
essere adempiute anche le esigenze dell’articolo 3 numero 4 lettera c del regolamento (UE) n. 2015/1095.
2.4 Per gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a, dal 1° luglio 2019 devono
essere adempiute anche le esigenze dell’articolo 3 numero 4 lettera d del regolamento (UE) n. 2015/1095.
3 Procedura di omologazione energetica
Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l’articolo 4 e gli allegati IV, VI e VIII–XI del regolamento (UE) n. 2015/109551.
4 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:
a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
b. descrizione dell’apparecchio;
c. dichiarazione che l’apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità, nonché le informazioni di cui agli allegati II numero 2, V numero 2 e VII numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/109552;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente agli allegati III, IV, VI e VIII del regolamento (UE) n. 2015/1095;
e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
51 Vedi nota al n. 1.2.
52 Vedi nota al n. 1.2.