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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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Energia. O 730.01
Appendice 2.23 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
1.1 La presente appendice si applica a:
a. le unità di condensazione, i chiller di processo nonché gli abbattitori elettrici con raccordo alla rete e gli armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi;
b. le unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe;
c. i chiller di processo che funzionano a bassa o media temperatura.
1.2 Sono esclusi:
a. gli armadi refrigerati designati nell’articolo 1 numero 1 lettere a–o del regolamento (UE) n. 2015/109549;
b. le unità di condensazione designate nell’articolo 1 numero 2 lettere a–c del regolamento (UE) n. 2015/1095;
c. i chiller di processo designati nell’articolo 1 numero 3 lettere a–d del regolamento (UE) n. 2015/1095.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n.
2015/1095.
2 Esigenze per la commercializzazione
2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se
soddisfano le esigenze dell’articolo 3 numero 4 lettera a del regolamento (UE) n. 2015/109550.
2.2 Per gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a, dal 1° gennaio 2018 devono
essere adempiute anche le esigenze dell’articolo 3 numero 4 lettera b del regolamento (UE) n. 2015/1095.
49 Regolamento (UE) n. 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, GU L 177 del 8.7.201, pag. 19.
50 Vedi nota al n. 1.2.