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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine

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Energia. O 730.01

Appendice 2.25 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi per il riscaldamento

d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento e acqua calda) con una potenza termica ≤ 400 kW.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento

(UE) n. 813/201361.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscalda-

mento misti di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell’allegato II numero 1 lettera a, 2 lettera a e 3 del regolamento (UE) n. 813/201362.

2.2 Dal 26 settembre 2017 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli

apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell’allegato II numero 1 lettera b, 2 lettera a e 3 del regolamento (UE) n. 813/2013.

2.3 Dal 26 settembre 2018 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli

apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell’allegato II numero 1 lettera b, 2 lettera b, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 813/2013.

3 Procedura di omologazione energetica

Le misurazioni e i calcoli per verificare il rispetto delle esigenze sono effettuati secondo le indicazioni dell’allegato III del regolamento (UE) n. 813/201363.

61 Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136.

62 Vedi nota al n 1.2.

63 Vedi nota al n 1.2.