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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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730.01 Energia in generale
4 Dichiarazione di conformità
4.1 Per la dichiarazione di conformità si applica la procedura di cui all’articolo 8
della direttiva 2009/125/CE64. Vi è la possibilità di scegliere tra il sistema di controllo della progettazione interno di cui all’allegato IV della direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della direttiva.
4.2 La dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati:
a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
b. descrizione dell’apparecchio;
c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità; le informazioni di cui all’allegato II numero 5 lettera b del regolamento (UE) n. 813/201365 nonché eventualmente i disegni del modello;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all’allegato III del regolamento (UE) n. 813/2013;
e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il
contrassegno UE, devono essere conformi alle esigenze degli allegati II, III numeri 1 (apparecchi per il riscaldamento d’ambiente), 2 (apparecchi di riscaldamento misti) e 5–10 nonché degli allegati IV–VII del regolamento delegato (UE) n. 811/201366. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
64 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
65 Vedi nota al n. 1.2.
66 Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-