Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/15: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia · 13 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l’approvazione del decreto fedetale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Australia

Ripercussioni finanziarie

Le considerazioni relative alle ripercussioni fiscali dell’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l’Australia sarebbero, secondo il PS, molto approssimative. Date le importanti relazioni economiche in gioco e la numerosa comunità svizzera in Australia, a parere del PS, sarebbe di interesse pubblico che il Consiglio federale redigesse e pubblicasse nel rispetto delle rilevanti norme sulla confidenzialità le ripercussioni fiscali dei rispettivi accordi sullo scambio automatico di informazioni.

Coinvolgimento delle cerchie economiche

A parere del PLR sarebbe auspicabile che le cerchie economiche interessate siano consultate già prima dei negoziati con uno Stato partner affinché possano esporre le proprie richieste e riserve. Al momento attuale i partecipanti alla consultazione potrebbero soltanto accettare o respingere l’avamprogetto.

4.3. Rimandi ad altri progetti normativi

MCAA e LSAI

La CDCF, i Cantoni AI, BL, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD e ZG, il PS, AF, l’ASIP, la FSA e l’ASG rimandano ai loro pareri relativi all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, così come alle richieste formulate a tal proposito.2

In particolare la CDCF e i Cantoni JU, SH, SO, SZ, TI, UR, VD e ZG menzionano esplicitamente le richieste concernenti l’abrogazione dell’autolimitazione, l’impiego delle informazioni ottenute automaticamente dalle autorità fiscali svizzere e l’utilizzazione del numero AVS come numero d’identificazione fiscale per persone fisiche.

La FSA rimanda invece alle richieste da essa formulate in tale occasione riguardanti la protezione giuridica, l’attuazione del MCAA nel diritto nazionale e il segreto degli avvocati.

Inoltre i Cantoni BL, OW, TG, TI e VS così come il PLR e AF sottolineano nuovamente l’importanza di garantire e mantenere la reciprocità e il principio di specialità. Essi dovrebbero, secondo il Cantone VS e il PLR, essere tenuti in considerazione anche per quanto concerne l’Australia.

Lo scambio automatico di informazioni a livello nazionale

Il PS ribadisce che, a suo avviso, una coerente strategia dell’emersione del denaro non dichiarato non dovrebbe prevedere lo scambio automatico di informazioni solo con altri Stati ma anche nei confini del territorio nazionale.

2 Il rapporto sui risultati della consultazione con le osservazioni dettagliate può essere consultato all’indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione e indagini conoscitive concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale.