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Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 5 pagine

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Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF)

del xx. xxxxxxx 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoversi 3–5 e 7a capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF);

nonché gli articoli 12, 16 capoverso 2, 39 capoversi 1 e 1bis e 40 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione

dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza disciplina:

a. i valori limite di emissione per i carri merci (art. 4 cpv. 3 LRFF);

b. i provvedimenti complementari sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono (art. 7a LRFF);

c. la promozione degli investimenti e la ricerca del settore pubblico (art. 10a LRFF).

Art. 2 Impianti ferroviari fissi

La presente ordinanza si applica agli impianti ferroviari fissi esistenti approvati con decisione passata in giudicato entro il 1° gennaio 1985.

Art. 3 Rapporto con l’ordinanza contro l’inquinamento fonico

1 Salvo disposizioni diverse della presente ordinanza, è applicabile l’ordinanza del 15 dicembre 19863 contro l’inquinamento fonico (OIF).

2 Le modifiche dell’esercizio e dell’infrastruttura di impianti ferroviari fissi che non comportano il superamento delle immissioni ammissibili non sono considerate modifiche essenziali ai sensi dell’articolo 8 capoversi 2 e 3 OIF.

Art. 4 Vigilanza sul rumore ferroviario

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) svolge rilevamenti sull’evoluzione del rumore ferroviario e comunica periodicamente i risultati.

Art. 5 Informazione e pubbliche relazioni

1 L’UFT cura l’informazione e le pubbliche relazioni riguardo al risanamento fonico delle ferrovie.

2 Di concerto con l’UFT le ferrovie provvedono all’informazione e alle pubbliche relazioni riguardo ai singoli progetti.

Art. 6 Rincaro

L’UFT fissa d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze l’indice di rincaro applicato al credito d’impegno.

Sezione 2: Catasto delle emissioni

Art. 7

1 L’UFT tiene un catasto delle emissioni al fine di controllare le immissioni ammissibili.

2 Per ciascun segmento di tratta della rete ferroviaria il catasto delle emissioni indica:

a. il livello di valutazione Lr,e, utilizzato per fissare le immissioni ammissibili;

b. le emissioni effettive.

3 I possessori degli impianti determinano periodicamente le emissioni effettive e le comunicano all’UFT.

4 Al momento di progettare provvedimenti complementari, i possessori degli impianti tengono conto dell’evoluzione delle emissioni prevista sino al 2025.

5 Il catasto delle emissioni è pubblico.

1 RS 742.144

2 RS 814.01

3 RS 814.41