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Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 5 pagine
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Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF)
del xx. xxxxxxx 2015
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoversi 3–5 e 7a capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF);
nonché gli articoli 12, 16 capoverso 2, 39 capoversi 1 e 1bis e 40 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
a. i valori limite di emissione per i carri merci (art. 4 cpv. 3 LRFF);
b. i provvedimenti complementari sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono (art. 7a LRFF);
c. la promozione degli investimenti e la ricerca del settore pubblico (art. 10a LRFF).
Art. 2 Impianti ferroviari fissi
La presente ordinanza si applica agli impianti ferroviari fissi esistenti approvati con decisione passata in giudicato entro il 1° gennaio 1985.
Art. 3 Rapporto con l’ordinanza contro l’inquinamento fonico
1 Salvo disposizioni diverse della presente ordinanza, è applicabile l’ordinanza del 15 dicembre 19863 contro l’inquinamento fonico (OIF).
2 Le modifiche dell’esercizio e dell’infrastruttura di impianti ferroviari fissi che non comportano il superamento delle immissioni ammissibili non sono considerate modifiche essenziali ai sensi dell’articolo 8 capoversi 2 e 3 OIF.
Art. 4 Vigilanza sul rumore ferroviario
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) svolge rilevamenti sull’evoluzione del rumore ferroviario e comunica periodicamente i risultati.
Art. 5 Informazione e pubbliche relazioni
1 L’UFT cura l’informazione e le pubbliche relazioni riguardo al risanamento fonico delle ferrovie.
2 Di concerto con l’UFT le ferrovie provvedono all’informazione e alle pubbliche relazioni riguardo ai singoli progetti.
Art. 6 Rincaro
L’UFT fissa d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze l’indice di rincaro applicato al credito d’impegno.
Sezione 2: Catasto delle emissioni
Art. 7
1 L’UFT tiene un catasto delle emissioni al fine di controllare le immissioni ammissibili.
2 Per ciascun segmento di tratta della rete ferroviaria il catasto delle emissioni indica:
a. il livello di valutazione Lr,e, utilizzato per fissare le immissioni ammissibili;
b. le emissioni effettive.
3 I possessori degli impianti determinano periodicamente le emissioni effettive e le comunicano all’UFT.
4 Al momento di progettare provvedimenti complementari, i possessori degli impianti tengono conto dell’evoluzione delle emissioni prevista sino al 2025.
5 Il catasto delle emissioni è pubblico.