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Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 5 pagine

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2 L’UFAM decide in merito alle domande dopo aver sentito l’UFT.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni transitorie

Per le misure di risanamento fonico approvate in prima istanza entro l’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) nelle versioni del 14 novembre 20017 e del 2 febbraio 20058.

Art. 16 Entrata in vigore e validità

1 La presente ordinanza entra in vigore, fatto salvo l’articolo 8, il 1° gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2028.

2 L’articolo 8 entra in vigore il 1° gennaio 2020.

xx. xxxxxx xxxx In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta

Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina

Casanova

7 RU 2001 2990

8 RU 2005 1053