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Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 5 pagine
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Sezione 3: Valore limite di emissione per i carri merci
Art. 8
1 I carri merci circolanti sulla rete ferroviaria svizzera a scartamento normale devono rispettare il valore limite di emissione sonora in transito secondo il regolamento (UE) n. 1304/20144. Se nei carri merci i freni in ghisa vengono sostituiti con freni in materiale sintetico, si può presupporre senza ulteriori esami che tale requisito sia soddisfatto.
2 Il valore limite di emissione di cui al capoverso 1 non si applica ai veicoli speciali con chilometraggio limitato e ai veicoli storici.
3 Le infrazioni al capoverso 1 sono punibili con una multa conformemente all’articolo 61 capoverso 1 lettera a LPAmb5.
Sezione 4: Provvedimenti complementari
Art. 9 Proporzionalità
La proporzionalità dei provvedimenti complementari risulta dai costi di questi ultimi e dai benefici per la popolazione interessata. Di norma vanno considerati i valori indicativi di cui all’allegato 1.
Art. 10 Priorità
1 La priorità dei provvedimenti complementari risulta innanzitutto dall’entità del superamento dei valori limite d’immissione e dal numero di persone interessate.
2 L’UFT stabilisce, per ciascuna tratta, la priorità della progettazione dei provvedimenti complementari dopo aver sentito l’UFAM e i gestori degli impianti.
Art. 11 Sorveglianza della rugosità della superficie dei binari e molatura acustica
1 L’UFT fa sorvegliare la rugosità della superficie dei binari. Può indennizzare le prestazioni relative alla sorveglianza con contributi forfettari.
2 Se i valori limite d’esposizione determinanti sono superati in aree a forte densità insediativa, la rugosità media della superficie dei binari deve essere garantita a partire dal 1° gennaio 2020.
3 L’UFT può fissare requisiti più rigidi in materia di rugosità della superficie dei binari.
Art. 12 Contributi
1 Sono computabili i costi di progettazione e di realizzazione dei provvedimenti complementari autorizzati dall’UFT nel quadro dell’approvazione dei piani.
2 I costi di manutenzione e rinnovo delle parti risanate degli impianti sono a carico del possessore dell’impianto.
3 La domanda di approvazione dei piani del possessore dell’infrastruttura ferroviaria vale come domanda di contributo ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi. L’approvazione dei piani passata in giudicato vale come assegnazione del contributo. L’ammontare del contributo è stabilito in base al progetto definitivo.
4 L’UFT può fissare contributi forfettari.
Sezione 5: Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico
Art. 13 Promozione degli investimenti
1 Su domanda la Confederazione può concedere aiuti finanziari per l’acquisto e per l’esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.
2 Gli aiuti finanziari sono concessi in particolare se è dimostrato che:
a. il valore di emissione risulterà di almeno 4 dB(A) inferiore a quello limite di cui all’articolo 8;
b. una quota importante del chilometraggio dei carri merci è effettuata in Svizzera;
c. i costi d’investimento per ogni carrello non superano il 200 per cento di quelli per un carrello convenzionale.
3 L’ammontare degli aiuti finanziari è definito in funzione della riduzione del rumore e del contributo all’innovazione nel traffico merci su rotaia.
4 L’UFAM decide in merito alle domande dopo aver sentito l’UFT.
Art. 14 Ricerca del settore pubblico
1 La Confederazione può sostenere o commissionare progetti di ricerca e sviluppo di provvedimenti volti a limitare le emissioni in fase di sviluppo, sperimentazione, adattamento o omologazione.
4Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema
Materiale rotabile — rumore, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE