Rapporto
Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 10 pagine
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Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Infrastruktur
ORFF Spiegazioni relative alla revisione
N. registrazione/dossier: BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008
1. Introduzione
Il 1° marzo 2014 è entrata in vigore la revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (RS 742.144). La revisione ha portato le seguenti novità:
- l’introduzione, dal 2020, di valori limite di emissione per i carri merci già in servizio in Svizzera, il
che vieta di fatto l’impiego di carri con ceppi frenanti in ghisa, particolarmente rumorosi. I valori limite di emissione completano il buono insonorizzazione e, con ciò, il sistema d’incentivazione economica già introdotto nel 2000 per adeguare il materiale rotabile in dotazione;
- la promozione di provvedimenti di ultima generazione per contenere il rumore sulla strada ferrata o
della molatura acustica delle rotaie. A tale fine sono previsti 76 milioni di franchi (base dei prezzi per il credito: ottobre 1998);
- la possibilità per la Confederazione di concedere contributi agli investimenti in materiale rotabile
particolarmente silenzioso e promuovere la sperimentazione e l’omologazione di prodotti a bassa rumorosità. A tale scopo si possono destinare 40 milioni di franchi (base dei prezzi ottobre 1998);
- il proposito di sanare i casi di rigore determinati dalla rigida applicazione della normativa previgente,
provvedendo per esempio alla posa di singoli pannelli fonoassorbenti per porre rimedio a fastidiose discontinuità o effettuando il risanamento dei ponti in acciaio. A tale fine sono previsti complessivamente 51 milioni di franchi (base dei prezzi ottobre 1998).
Con la revisione totale dell’ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF; RS 742.144.1) il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione relative alle summenzionate misure aggiuntive per la riduzione del rumore ferroviario.
Le disposizioni concernenti i provvedimenti approvati in prima istanza prima della fine del 2015 ma che devono ancora essere conclusi (decisioni di sussidio) restano applicabili a titolo transitorio (cfr. art. 15).
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