Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 141Fedlex · Rapporto esplicativo
pensato dal fatto che lo svolgimento del processo d'integrazione risulterà più chiaro e quindi anche più celere. Le spese legate al rimborso più frequente di colloqui personali saranno bilanciate dal più rapido accesso alle informazioni da parte degli uffici AI e dalla possibilità di rinunciare in parte a un rapporto medico scritto.
Prolungamento della protezione degli assicurati in caso di disoccupazione
Allo stato attuale, il diritto alle prestazioni dell’AD dopo la soppressione o la riduzione della rendita AI in seguito a una revisione determina spese per l’AD nell’ordine di 500 000 franchi. Se l’AI si farà carico di ulteriori 90 indennità giornaliere (cfr. n. 1.2.4.5), per quest’ultima ne risulteranno spese per al massimo 1,2 milioni di franchi, calcolando anche i PML e il probabile incremento del numero delle persone interessate.
Introduzione di un sistema di rendite lineare
L’introduzione di un nuovo sistema di rendite (cfr. n. 1.2.4.6) implicherà oneri aggiuntivi per gli uffici AI, mentre sul fronte degli esborsi per le rendite non inciderà o determinerà risparmi, a seconda della variante adottata. Siccome si prevede di applicare questo sistema solo alle nuove rendite, non risulteranno oneri aggiuntivi per il riesame di tutte le rendite esistenti. Rispetto al sistema attuale basato sui quarti di rendita aumenteranno però le cause giudiziarie, poiché ogni punto percentuale di grado d’invalidità influirà sulle prestazioni. Queste cause determineranno un aumento del carico di lavoro per gli uffici AI, che potrà tuttavia essere smaltito con le risorse disponibili. Il fabbisogno di personale aggiuntivo dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero menzionato al numero 3.1.2 è giustificato dal fatto che il suo effettivo non era stato incrementato nel quadro della revisione AI 6a.
Adottando la variante che prevede il versamento di una rendita intera a partire da un grado d’invalidità del 70 per cento, le spese supplementari per l’AI sarebbero minime (2 mio. fr. nel 2030); la variante «80 %» garantirebbe invece risparmi crescenti. Poiché per principio il nuovo sistema si applicherà solo alle nuove rendite, nell’anno dell’entrata in vigore (2018) quest’ultima variante non produrrebbe ancora risparmi, che però in seguito dovrebbero ammontare a 50 milioni di franchi nel 2023 e a 95 milioni nel 2030.
Creazione delle basi legali per l'istituzione di centri di competenza regionali per il collocamento
La possibilità di trasferire agli uffici AI cantonali ulteriori compiti della Confederazione (cfr. n. 1.2.4.7) potrebbe portare in un secondo momento a una collaborazione più stretta con gli URC e con le autorità dell’aiuto sociale. Ciò potrebbe direttamente accrescere gli oneri degli uffici AI, ma indirettamente anche facilitare l’integrazione grazie al migliore coordinamento ed evitare che le persone con problematiche multiple siano assistite da diverse istituzioni di sicurezza sociale. Per lo svolgimento di compiti estranei all’AI è previsto un indennizzo.
Ulteriori misure
Precisazione del catalogo delle prestazioni delle organizzazioni private d’aiuto agli invalidi
Il disciplinamento delle PSPIA a livello di legge (cfr. n. 1.2.5.1) non provocherà ripercussioni per l’AI. Le modifiche previste sono di natura formale.