Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Prolungamento della protezione degli assicurati in caso di disoccupazione

Poiché sarà l’AI a farsi carico dei costi del previsto raddoppiamento del periodo in cui si ha diritto alle indennità giornaliere dell’AD e ai PML, per l’AD aumenteranno soltanto le spese per il personale e gli oneri amministrativi. Considerato il numero ridotto di casi, non è possibile quantificare questi costi.

Creazione delle basi legali per l'istituzione di centri di competenza regionali per il collocamento

La possibilità di trasferire agli uffici AI cantonali ulteriori compiti della Confederazione (cfr. n. 1.2.4.7) potrebbe portare in un secondo momento a una collaborazione più stretta con gli URC (e con le autorità dell’aiuto sociale). L’AD beneficerebbe così di un sostegno maggiore, soprattutto nei casi complessi.

3.6.4 Assicurazione contro gli infortuni

Tenendo conto che in quest’ambito il sistema di rendite lineare comporta ripercussioni finanziarie significative solo con la variante «80 %», l’AINF secondo la LAINF è interessata dalle misure seguenti:

Parità di trattamento con gli assicurati sani in formazione per chi beneficia di indennità giornaliere e miglioramento delle opportunità formative

Gli adeguamenti nell’ambito delle indennità giornaliere (cfr. n. 1.2.2.5) non modificano il coordinamento esistente con l’AINF né il relativo ordine di priorità.

Miglioramento della copertura assicurativa in caso d'infortunio durante l'ese-

cuzione di provvedimenti d’integrazione

Le modifiche previste nell'ambito della copertura assicurativa in caso d'infortunio (cfr. n. 1.2.4.2) non comporteranno oneri supplementari significativi per gli assicuratori infortuni. I premi saranno per principio assunti dall'AI. In caso di costi superiori ai premi, è ipotizzabile la copertura della differenza o da parte del collettivo dell'assicurazione (ovvero tutti i datori di lavoro, compresi quelli che non offrono provvedimenti d'integrazione) o da parte dell'AI. Il sistema genererà un certo onere amministrativo per la determinazione dei premi per ciascun assicurato, ma questo sarà assunto per quanto possibile dall'ufficio AI.

Introduzione di un sistema di rendite lineare

Nella variante che prevede il versamento di una rendita intera a partire da un grado d’invalidità del 70 per cento, il nuovo sistema di rendite (cfr. n. 1.2.4.6) non incide sulle spese dell’AINF, esattamente come nel caso dell’AI. La variante «80 %» implica invece spese supplementari per l’AINF pari in media a 4 milioni di franchi all’anno.

Rafforzamento della procedura di accertamento amministrativo

Le modifiche nella procedura di accertamento amministrativo (cfr. n. 1.2.5.4) sono applicabili non solo all’AI, ma anche all’AINF. Per l’AINF non risulteranno cambiamenti sostanziali, ma la certezza del diritto verrà rafforzata. Grazie a competenze