Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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anche ripercussioni economiche e sociali124. Nel corso degli anni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato la sua giurisprudenza in rapporto alle prestazioni della sicurezza sociale125.
Il 16 settembre 1977 la Svizzera ha ratificato il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964126. Il nostro Paese ha adottato segnatamente la parte IX, che riguarda il trattamento in caso d'invalidità. Essa definisce l'evento coperto, il campo di applicazione personale, le condizioni da adempiere per avere diritto alle prestazioni, nonché l'ammontare e la durata delle stesse. Per quanto riguarda il livello delle prestazioni, stabilisce che le prestazioni d'invalidità per il beneficiario-tipo (uomo con moglie e due figli) devono ammontare almeno al 40 per cento del salario di riferimento.
Il Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) del 1990 è un accordo distinto dal Codice europeo di sicurezza sociale del 1964 e non lo abroga. Il codice riveduto, che non è ancora entrato in vigore, completa e migliora determinate norme del Codice europeo di sicurezza sociale e introduce parallelamente una maggiore flessibilità.
5.2.4 Diritto dell'Unione europea
L'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea chiede l'istituzione di un coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale che agevoli la libera circolazione dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari. Il coordinamento è disciplinato in dettaglio dal regolamento (CE) n. 883/2004127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/2009128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. I due regolamenti hanno l'unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui pertinenti principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento fra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. I regolamenti (CEE) n. 1408/71129 e 574/72130, sostituiti dai regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, restano applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell'AELS finché la Convenzione AELS non sarà stata aggiornata, nonché temporaneamente nelle relazioni con l'UE per i casi sorti prima dell'entrata in vigore dei regolamenti stessi.
124Sentenza Airey c. Irlanda del 9 ottobre 1979, n. 6289/73, serie A, vol. 32.
125Per la Svizzera, cfr. p. es. la decisione Thior c. Svizzera del 12 marzo 2013, n. 10160/07.
126 RS 0.831.104 127 RS 0.831.109.268.1 128 RS 0.831.109.268.11
129 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
130 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.