Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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L'articolo 23 della Convenzione del 20 novembre 1989121 sui diritti del fanciullo, entrata in vigore per la Svizzera nel 1997, è dedicato ai minori disabili, cui gli Stati parte riconoscono il diritto di beneficiare di cure speciali. In virtù di questo articolo, inoltre, si impegnano a garantire che i minori disabili «abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale».
5.2.2 Strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Il 13 settembre 1977 la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 128 del 29 giugno 1967122 concernente le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La Parte II concerne le prestazioni d'invalidità e definisce l'evento coperto, il campo di applicazione personale, le condizioni da adempiere per avere diritto alle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse. Per quanto riguarda il livello delle prestazioni, stabilisce che le prestazioni d'invalidità per il beneficiario-tipo (uomo con moglie e due figli) devono ammontare almeno al 50 per cento del salario di riferimento. La Convenzione stabilisce inoltre che lo Stato deve prevedere servizi di riqualificazione destinati a preparare gli invalidi, in tutti i casi ove ciò sia possibile, a riprendere la loro attività anteriore oppure, nei casi contrari, a esercitare un'altra attività professionale che convenga ottimamente alle loro attitudini e capacità e adottare provvedimenti intesi ad agevolare il collocamento degli invalidi in impieghi appropriati.
Il 20 giugno 1985 la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 159 del 20 giugno 1983123 concernente la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate. Essa prevede che ciascun membro formuli, realizzi e riveda periodicamente una politica nazionale relativa alla riabilitazione professionale e all'impiego dei disabili. Tale politica deve avere lo scopo di garantire che misure adeguate di riabilitazione professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone disabili e promuovere le possibilità d'impiego delle persone disabili sul mercato del lavoro primario.
5.2.3 Strumenti del Consiglio d'Europa
Il 28 novembre 1974 è entrata in vigore per la Svizzera la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Tra i diritti garantiti agli articoli 2–14 rientrano in particolare il diritto alla vita (art. 2), il divieto di essere sottoposto a tortura o a pene o trattamento inumani o degradanti (art. 3), il diritto a un processo equo (art. 6) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8). L'articolo 14 sancisce un divieto di discriminazione che si applica all'intero catalogo dei diritti garantiti nella CEDU (accessorietà). Se questi diritti sono sostanzialmente espressi come aventi carattere civile e politico, molti di essi hanno però
121RS 0.107