Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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II (formazione professionale, scuole di maturità, scuole specializzate). A tal fine, dopo che l'attuazione del CM FP è stata lanciata e sottoposta a valutazione nel periodo 2008–2011, si è deciso di proseguire il consolidamento sostenuto dalla Confederazione nel periodo 2013–2016.

Per quanto concerne i giovani con danni alla salute, l'ulteriore sviluppo dell'AI persegue il medesimo obiettivo con il provvedimento relativo al CM FP (cfr.

n. 1.2.2.2), ma anche con altre misure a favore del gruppo target 2 (cfr. n. 1.2.2).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda in primo luogo sull'articolo 112 capoverso 1, che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare tra l'altro nell'ambito dell'assicurazione invalidità, nonché sull'articolo 112b capoverso 1 Cost., che le conferisce la competenza di promuovere l'integrazione degli invalidi. Le modifiche introdotte all'articolo 68sexiesAP-LAI si basano sull'articolo 112c capoverso 2 Cost., in virtù del quale la Confederazione ha la competenza di sostenere gli sforzi a favore degli anziani e dei disabili.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite

Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966118 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All'articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni sociali119. Gli Stati parte si impegnano inoltre a garantire che i diritti enunciati nel Patto verranno esercitati senza discriminazione alcuna (art. 2 par. 2).

La Convenzione del 13 dicembre 2006120 sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed entrata in vigore per il nostro Paese il 15 maggio 2014, contempla tutti i diritti umani menzionati negli altri accordi delle Nazioni Unite, ma li adegua alla situazione particolare delle persone con disabilità, aggiungendovi diritti specifici. Aderendo alla Convenzione, la Svizzera s'impegna ad eliminare gli ostacoli con cui sono confrontati i disabili, proteggere questi ultimi da ogni forma di discriminazione e promuovere la loro inclusione e la parità di trattamento nella società. Nel quadro del presente progetto di legge vanno menzionati in particolare gli articoli 19 (Vita indipendente ed inclusione nella comunità), 20 (Mobilità personale), 25 (Salute), 26 (Abilitazione e riabilitazione), 27 (Lavoro e occupazione) e 28 (Adeguati livelli di vita e protezione sociale).

118 RS 0.103.1

119 Cfr. Comitato dell'ONU per i diritti economici, sociali e culturali, Observation générale n° 19, E/C.12/GC/19, 4 febbraio 2008.

120 RS 0.109