Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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Il diritto dell'UE non prevede un'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo d'applicazione personale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto dell'UE. Dall'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999131 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), il 1° giugno 2002, la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e applica i due regolamenti comunitari summenzionati (cfr. allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
5.2.5 Compatibilità con il diritto internazionale
Il presente progetto di legge è compatibile con il diritto internazionale e con le disposizioni di coordinamento dell'allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, ovvero i regolamenti (CE) n. 88372004 e 987/2009.
Le misure previste, che mirano principalmente a sostenere maggiormente i bambini, i giovani e gli assicurati con problemi psichici, sono in sintonia con gli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera. Pertanto, non sussiste alcun problema per quanto concerne il diritto internazionale applicabile in Svizzera. Le proposte per ottimizzare i provvedimenti d'intervento tempestivo e quelli d'integrazione, ad esempio, corrispondono in ampia misura all'articolo 26 CDPD, il cui paragrafo 1 recita:
«Gli Stati parte prenderanno misure efficaci e appropriate [...] per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parte organizzeranno, rafforzeranno ed estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, [...] in modo che questi servizi e programmi:
(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo;
(b) facilitino la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società [...]».
5.3 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni richiedono il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere federali, se implicano una spesa unica superiore a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Tuttavia, poiché l'AI è finanziata tramite il Fondo AI e il contri-