Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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buto della Confederazione non dipende dalle uscite effettive dell'AI, questa regolamentazione non si applica.
5.4 Conformità alla legge sui sussidi
La LSu è interessata dalle misure esposte di seguito, cui si applicano le pertinenti disposizioni.
- Il cofinanziamento del CM FP (cfr. n. 1.2.2.2) e quello delle formazioni transitorie cantonali per preparare a una prima formazione professionale (cfr.
n. 1.2.2.4) costituiscono sussidi ai sensi della LSu. In entrambi i casi si tratta di prestazioni di competenza cantonale, ma la loro fornitura è indispensabile per raggiungere gli obiettivi della LAI. Pertanto, è opportuno prevedere sussidi sotto forma di aiuti finanziari. Il Consiglio federale è incaricato di stabilire a livello d'ordinanza la partecipazione massima dell'AI. La gestione materiale e finanziaria nonché la procedura di concessione dei sussidi saranno convenute tra gli uffici AI cantonali e i Cantoni. Al fine di garantire queste prestazioni nel lungo periodo, non è ragionevole prevedere né una limitazione temporale né una strutturazione decrescente.
- La precisazione del catalogo delle prestazioni delle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi (cfr. n. 1.2.5.1) riguarda una forma di sussidi, ma non ha conseguenze materiali.
- Con le modifiche concernenti la restituzione dei sussidi per la costruzione (cfr. n. 1.2.5.2), che interessano solo la gestione a posteriori di sussidi non più concessi, la LSu si applica esplicitamente al sistema attuale.
5.5 Delega di competenze legislative
Il progetto autorizza l'emanazione delle ordinanze di delega legislativa esposte di seguito.
Articolo 11 capoverso 3 AP-LAI
Questa disposizione incarica il Consiglio federale di determinare l'importo del guadagno assicurato in funzione del premio riscosso dall'AINF. La legge prevede che l'indennità giornaliera in caso d'infortunio, espressa in percentuale del guadagno assicurato conformemente alla LAINF, corrisponda all'indennità giornaliera dell'AI (cfr. art. 17 cpv. 4 AP-LAINF). Per consentire la corretta applicazione della legge, il Consiglio federale stabilisce il metodo di calcolo nella relativa ordinanza.
Articolo 14ter capoversi 1 e 2 AP-LAI
L'articolo 14terAP-LAI sintetizza tutti i compiti del Consiglio federale. Si tratta in gran parte di compiti attualmente già previsti, ma disciplinati in precedenza in singoli articoli separati (cfr. art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 2 LAI). Le nuove competenze consistono unicamente nella determinazione dei medicamenti per la cura delle infermità congenite e delle prestazioni mediche di cura. Secondo il diritto vigente, l'EFIC figura nell'allegato dell'ES ed è allestito dall'UFSP (art. 52 cpv. 2 LAMal),