Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/3: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 9 pagine
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4 Note esplicative
4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite
Prima Adesso Articolo 7 Articolo 7 capoversi 2, 3, 4 e 5
22 Devono essere predisposte le vie d’evacuazione Devono essere predisposte le vie d’evacuazione
seguenti: seguenti:
a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici
direttamente sull’esterno per i piani con superfici2
2 fino a 900 m ;
fino a 600 m ;
b. almeno due rampe di scale per i piani con b. almeno due rampe di scale per i piani con 2
superfici fino a 1800 m ; per ogni porzione di superfici di oltre 900 m2;
2
superficie supplementare fino a 900 m deve
esserci un’ulteriore rampa di scale;
c. in edifici con più di otto piani completi o che c. abrogato
superano i 25 metri di altezza deve esserci
almeno una rampa di scale per una superficie
2
fino a 600 m ; per ogni porzione di superficie
2
supplementare di 600 m deve esserci
un’ulteriore rampa di scale.
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Negli edifici con un solo piano interrato si deve potere abrogato
accedere da ogni locale ad almeno una rampa di scale
e, inoltre, a un’uscita di soccorso praticabile in piena
sicurezza. La larghezza utile dell’uscita di soccorso
deve essere di almeno 0,80 metri. Se vi sono diversi
piani interrati, l’edificio deve avere almeno due rampe4
abrogato
di scale.
4
Se sono prescritte due o più uscite o rampe di scale,
queste non devono trovarsi a più di 15 metri dalle5
abrogato
estremità dell’edificio.
5
Negli edifici con oltre otto piani completi o che
superano i 25 metri di altezza, le necessarie rampe di
scale devono essere concepite come rampe di scale di
sicurezza.