Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/3: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 9 pagine

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4 Note esplicative

4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite

Prima Adesso Articolo 7 Articolo 7 capoversi 2, 3, 4 e 5

22 Devono essere predisposte le vie d’evacuazione Devono essere predisposte le vie d’evacuazione

seguenti: seguenti:

a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici

direttamente sull’esterno per i piani con superfici2

2 fino a 900 m ;

fino a 600 m ;

b. almeno due rampe di scale per i piani con b. almeno due rampe di scale per i piani con 2

superfici fino a 1800 m ; per ogni porzione di superfici di oltre 900 m2;

2

superficie supplementare fino a 900 m deve

esserci un’ulteriore rampa di scale;

c. in edifici con più di otto piani completi o che c. abrogato

superano i 25 metri di altezza deve esserci

almeno una rampa di scale per una superficie

2

fino a 600 m ; per ogni porzione di superficie

2

supplementare di 600 m deve esserci

un’ulteriore rampa di scale.

33

Negli edifici con un solo piano interrato si deve potere abrogato

accedere da ogni locale ad almeno una rampa di scale

e, inoltre, a un’uscita di soccorso praticabile in piena

sicurezza. La larghezza utile dell’uscita di soccorso

deve essere di almeno 0,80 metri. Se vi sono diversi

piani interrati, l’edificio deve avere almeno due rampe4

abrogato

di scale.

4

Se sono prescritte due o più uscite o rampe di scale,

queste non devono trovarsi a più di 15 metri dalle5

abrogato

estremità dell’edificio.

5

Negli edifici con oltre otto piani completi o che

superano i 25 metri di altezza, le necessarie rampe di

scale devono essere concepite come rampe di scale di

sicurezza.