Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/3: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 9 pagine
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A condizione che sia rispettata la distanza della via d’evacuazione stabilita dall’articolo 8 e che sia raggiunto lo stato della tecnica per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, non sono richieste ulteriori rampe di scale.
Lo stato della tecnica della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute è stabilito nelle varie direttive e guide CFSL alle ordinanze.
I requisiti supplementari richiesti dall’ispettorato del lavoro in caso di pericoli particolari in base all’articolo 8 capoverso 7 permettono di mantenere il livello di sicurezza.
Capoverso 4 (come nella prima indagine conoscitiva)
Il capoverso 4 viene annullato.
Motivazione
Il requisito della distanza massima consentita (15 metri) dalle uscite o dalle rampe di scale all’estremità dell’edificio cessa di essere obbligatorio. Le distanze sono regolate
esclusivamente in base alla lunghezza delle vie d’evacuazione in base all’articolo 8,
capoversi 3 e 5. Questo rappresenta un abbassamento minimo e accettabile del livello di protezione e un’armonizzazione con gli standard delle prescrizioni antincendio.
Capoverso 5 (come nella prima indagine conoscitiva)
Il capoverso 5 viene eliminato.
Motivazione
L’OLL 4 considera le aziende industriali ubicate nelle palazzine al pari di tutte le altre aziende industriali. Le prescrizioni che si applicano alle palazzine e i requisiti strutturali supplementari sono definiti dall’AICAA.
Le aziende industriali ubicate nelle palazzine devono soddisfare, oltre ai requisiti delle vie d’evacuazione (art. 7 cpv. 2 lett. a e b OLL 4), i requisiti supplementari per le palazzine previsti dalle prescrizioni antincendio.
Questo rappresenta un abbassamento minimo e accettabile del livello di protezione.