Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/3: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 9 pagine
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4.2 Articolo 8 capoversi 5 e 7 vie d’evacuazione
Prima Adesso Art. 8 capoverso 5 Art. 8 capoversi 5 e 7
55 Ogni punto del locale può trovarsi a una distanza Se un locale ha una sola uscita, nessun punto di
quest’ultimo deve trovarsi a oltre 20 metri dall’uscita. massima dall’uscita più vicina di 35 metri. Se le uscite Tale distanza raggiunge i 35 metri se i locali hanno due del locale non danno direttamente sull’esterno o su una
rampa di scale, deve esserci un corridoio di o più uscite. Se le uscite dal locale non danno collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve via d’evacuazione non deve superare i 50 metri.
esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la
lunghezza totale della via d’evacuazione non deve
superare i 50 metri.
7Se sono necessarie misure supplementari per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, l’autorità competente prescrive un maggior numero di vie d’evacuazione oppure ne accorcia la lunghezza.
Capoverso 5 (testo come nella prima indagine conoscitiva)
Il requisito di cui al capoverso 5, secondo il quale la distanza massima della via
d’evacuazione, in un locale con una sola uscita, non deve superare i 20 metri, viene
eliminato.
Motivazione
L’aumento della lunghezza della via d’evacuazione a 35 metri comporta un aumento del tempo di fuga minimo e accettabile. Con questa modifica i requisiti della lunghezza delle vie d’evacuazione vengono adeguati alla bozza della direttiva antincendio «Vie di fuga e di soccorso».
Capoverso 7 (diverso dalla prima indagine conoscitiva)
In seguito all’armonizzazione dei requisiti delle vie d’evacuazione con quelli delle prescrizioni antincendio, il livello di sicurezza per le aziende industriali viene abbassato. Nei casi in cui, successivamente all’adeguamento dell’OLL 4 alle prescrizioni antincendio, non possa più essere garantito un livello di protezione dei lavoratori adeguato, il capoverso 7 prevede che gli organi di esecuzione possano stabilire misure supplementari.
Motivazione del capoverso 7
Contrariamente alla normativa vigente, che prevede per l’ispettorato del lavoro la possibilità di esigere condizioni meno severe di quelle previste dall’OLL 4 (in casi particolari e previa richiesta), in futuro l’ispettorato potrà chiedere prescrizioni più severe in presenza di pericoli particolari. Ciò rappresenta un cambiamento sostanziale.
Poiché l’ambito di applicazione delle prescrizioni antincendio è diverso da quello dell’OLL 4, per mantenere il livello di sicurezza possono rendersi necessarie misure supplementari.
Sulla base dello stato della tecnica corrente (direttive e guide CFSL alle ordinanze OPI e OLL 4) e di un eventuale parere tecnico, gli organi di esecuzione devono stabilire misure supplementari sulle vie d’evacuazione.