Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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- emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione (art. 46a cpv. 1);
- determinare i servizi di telecomunicazione che i fornitori devono assicurare in vista di e in caso di situazioni straordinarie (art. 47 cpv. 1);
- emanare prescrizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione (art. 48a);
- prevedere il carattere punibile delle infrazioni intenzionali alle prescrizioni di ordinanze e contratti internazionali o accordi volti a proteggere le telecomunicazioni e la radiodiffusione da interferenze elettromagnetiche (art. 55 cpv. 4 LIE).
In linea generale, le deleghe di queste competenze legislative sono motivate dalla necessità di ricercare rapidamente soluzioni adeguate in un settore così dinamico e tecnico come quello delle telecomunicazioni. Sulla base dell’articolo 62 capoverso 2, il Consiglio federale mantiene tuttavia la competenza generale di delegare all’UFCOM l’incarico di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie.
Si sottolinea che la ComCom perderà le competenze legislative che derivano dagli attuali articoli 11a capoverso 4 (definizione del genere e della forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominate sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura in materia di accesso78), 24a capoverso 2 (delega, in qualità di autorità concedente, di singoli compiti all’UFCOM) nonché articolo 28 capoversi 3 e 4 LTC (approvazione dei piani nazionali di numerazione79 e disciplinamento delle modalità di applicazione della portabilità dei numeri e della libera scelta del fornitore80).
5.7 Conformità con la legislazione sulla protezione dei dati
Nella misura in cui interessano il trattamento di dati personali, le nuove disposizioni rispettano le esigenze della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.
78 Stando al progetto di legge, questa competenza spetta d’ora in poi al Consiglio federale (cfr. art. 13d cpv. 3 lett. c in combinato disposto con l’art. 62 cpv. 2).
79 Stando al progetto di modifica dell’art. 28, i piani nazionali di numerazione adottati dall’UFCOM non sono più sottoposti ad approvazione.
80 La competenza per l’elaborazione di disposizioni sulla portabilità dei numeri spetta al Consiglio federale (cfr. progetto dell’art. 28 cpv. 5 lett. e), mentre l’obbligo di garantire la libera scelta del fornitore è abrogato.