Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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federale contro la concorrenza sleale (LCSl), la legge sugli impianti elettrici (LIE) e la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali
Come avviene già nel quadro dell’attuale articolo 5 LTC, il divieto di utilizzare radiofrequenze o elementi di indirizzo per la fornitura di servizi di telecomunicazione potrà essere decretato nei confronti di un’impresa organizzata secondo il diritto estero unicamente se tale divieto non viola gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare nell’ambito dell’OMC.
L’ulteriore limitazione che vincola i fornitori di servizi a valore aggiunto ad avere una sede in Svizzera è necessaria per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti volti a prevenire pratiche ingannevoli e fraudolente. È pertanto lecita ai sensi dell’articolo XIV lettera c i) dell’allegato 1.B dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20).
Il settore degli impianti di telecomunicazione e quello della compatibilità elettromagnetica degli impianti elettrici rientrano nel campo di applicazione dell’ARR CH-UE (all. 1, n. 7 e 9). Affinché questi settori restino nel quadro di quest’accordo, è necessario garantire l’equivalenza delle legislazioni. Le modifiche apportate all’articolo 31 hanno questo fine, come pure le disposizioni penali in materia di impianti elettrici della LIE, anche se in questo ultimo caso non rientrano più nel campo di applicazione dell’ARR. Occorre inoltre notare che le modifiche dell’articolo 31 non si pongono in contrasto con altri impegni internazionali, essendo stata attribuita soltanto una competenza al Consiglio federale che deve ancora essere definita nel dettaglio. È in questo momento che gli impegni internazionali della Svizzera dovranno essere rispettati, soprattutto per non creare ostacoli tecnici ingiustificati al commercio.
5.3 Forma dell’atto
Poiché si tratta di modifiche di leggi esistenti, il presente avamprogetto assume la forma di una legge federale.
5.4 Freno alle spese
Il presente avamprogetto non contiene alcuna disposizione che sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
5.5 Conformità con la legge sui sussidi
Per i sussidi previsti all’articolo 64 cpv. 5, si rinvia al commento relativo a questa disposizione al numero 2 di cui sopra.