Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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5.6 Delega di competenze legislative

Il presente avamprogetto conferisce al Consiglio federale le competenze legislative seguenti:

- definire le modalità di registrazione e l’aggiornamento periodico del registro

dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 4 cpv. 2);

- definire le informazioni che devono essere pubblicate dai fornitori di servizi

di telecomunicazione (art. 12a cpv. 4);

- emanare norme che impediscano l’applicazione di prezzi al dettaglio spro-

porzionalmente elevati e adottare misure volte a promuovere la concorrenza nel settore del roaming internazionale (art. 12abiscpv. 1);

- definire il contenuto minimo di un’inscrizione nell’elenco e disciplinare i

dettagli relativi alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati (art. 12d cpv. 2);

- definire i settori del mercato dei servizi di telecomunicazione che potrebbero

essere sottoposti a obblighi (art. 13e);

- ammettere eccezioni all’obbligo di garantire l’istradamento e la localizza-

zione delle chiamate e prevedere l’utilizzo di funzioni di localizzazione su apparecchi terminali (art. 20 cpv. 2);

- estendere l’obbligo di fornire servizi d’emergenza ad altri servizi di teleco-

municazione (art. 20 cpv. 3);

- stabilire le disposizioni sul trattamento dei dati dell’elenco ed estendere ad

altri servizi di telecomunicazione l’applicazione delle norme concernenti la raccolta e la messa a disposizione dei dati dell’elenco (art. 21 cpv. 4 e 6);

- determinare a quali condizioni l’utilizzazione delle frequenze possa essere

autorizzata (art. 22 cpv. 2–5);

- attribuire all’esercito, in caso di chiamata in servizio di truppe, le frequenze

supplementari per la durata dell’intervento (art. 25 cpv. 3);

- determinare gli elementi d’indirizzo che devono essere gestiti dall’UFCOM

(art. 28 cpv. 2);

- prevedere deroghe al principio secondo il quale nessuno ha diritto a un parti-

colare elemento d’indirizzo (art. 28 cpv. 4);

- emanare prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo (art. 28

cpv. 6);

- derogare alle disposizioni delle legge federale sulla procedura amministrati-

va per le gare pubbliche avviate al fine di trasferire la gestione degli elementi d’indirizzo a terzi (art. 28a cpv. 3);

- definire le modalità di gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio ad

essi subordinati (art. 28b cpv. 5);

- stabilire a quali condizioni possa essere limitato l’obbligo d’informazione

nel settore della coutenza dell’infrastruttura passiva esistente (art. 36b cpv. 2);

- disciplinare l’insieme delle questioni legate alla fissazione e alla riscossione

delle tasse, incluso l’importo delle tasse amministrative (art. 41);