Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo
5.6 Delega di competenze legislative
Il presente avamprogetto conferisce al Consiglio federale le competenze legislative seguenti:
- definire le modalità di registrazione e l’aggiornamento periodico del registro
dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 4 cpv. 2);
- definire le informazioni che devono essere pubblicate dai fornitori di servizi
di telecomunicazione (art. 12a cpv. 4);
- emanare norme che impediscano l’applicazione di prezzi al dettaglio spro-
porzionalmente elevati e adottare misure volte a promuovere la concorrenza nel settore del roaming internazionale (art. 12abiscpv. 1);
- definire il contenuto minimo di un’inscrizione nell’elenco e disciplinare i
dettagli relativi alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati (art. 12d cpv. 2);
- definire i settori del mercato dei servizi di telecomunicazione che potrebbero
essere sottoposti a obblighi (art. 13e);
- ammettere eccezioni all’obbligo di garantire l’istradamento e la localizza-
zione delle chiamate e prevedere l’utilizzo di funzioni di localizzazione su apparecchi terminali (art. 20 cpv. 2);
- estendere l’obbligo di fornire servizi d’emergenza ad altri servizi di teleco-
municazione (art. 20 cpv. 3);
- stabilire le disposizioni sul trattamento dei dati dell’elenco ed estendere ad
altri servizi di telecomunicazione l’applicazione delle norme concernenti la raccolta e la messa a disposizione dei dati dell’elenco (art. 21 cpv. 4 e 6);
- determinare a quali condizioni l’utilizzazione delle frequenze possa essere
autorizzata (art. 22 cpv. 2–5);
- attribuire all’esercito, in caso di chiamata in servizio di truppe, le frequenze
supplementari per la durata dell’intervento (art. 25 cpv. 3);
- determinare gli elementi d’indirizzo che devono essere gestiti dall’UFCOM
(art. 28 cpv. 2);
- prevedere deroghe al principio secondo il quale nessuno ha diritto a un parti-
colare elemento d’indirizzo (art. 28 cpv. 4);
- emanare prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo (art. 28
cpv. 6);
- derogare alle disposizioni delle legge federale sulla procedura amministrati-
va per le gare pubbliche avviate al fine di trasferire la gestione degli elementi d’indirizzo a terzi (art. 28a cpv. 3);
- definire le modalità di gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio ad
essi subordinati (art. 28b cpv. 5);
- stabilire a quali condizioni possa essere limitato l’obbligo d’informazione
nel settore della coutenza dell’infrastruttura passiva esistente (art. 36b cpv. 2);
- disciplinare l’insieme delle questioni legate alla fissazione e alla riscossione
delle tasse, incluso l’importo delle tasse amministrative (art. 41);