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Consultazione 2015/39: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 5 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del … [Avamprogetto del 29 settembre 2015]
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 1
1Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:
a. un servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando un solo numero telefonico;
b. un servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando tre numeri telefonici;
c. una o due iscrizioni gratuite nell’elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo di uno dei servizi di cui alla lettera a o b;
d. un accesso a Internet che garantisca una velocità di trasmissione di 3000/300 kbit/s;
e. servizi per audiolesi:
1. messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione, che tratta anche le chiamate d’emergenza, e di un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS),
2. messa a disposizione, almeno nei giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, di un servizio di intermediazione tramite videotelefonia;
f. un elenco e un servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati degli elenchi dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione (numero 1145). Questo servizio di commutazione per-
1 RS 784.101.1
2016–xxxx