Progetto

Consultazione 2015/39: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

mette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell’elenco, ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento secondo l’articolo 31 capoverso 2bis, a condizione che quest’ultimo sia offerto dal concessionario del servizio universale.

Art. 16 Collegamento

1Le prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete all’interno dei locali abitativi o commerciali del cliente.

2Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire le prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1, il concessionario del servizio universale può eccezionalmente:

a ridurre la portata delle prestazioni; o

b. rinunciare a fornire il collegamento se il mercato offre un’alternativa a condizioni paragonabili.

3L’UFCOM determina i dati tecnici applicabili al punto terminale di rete. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.

Art. 19 e 20

Abrogati

Art. 21 cpv. 1

1Il concessionario del servizio universale misura la qualità delle prestazioni del servizio universale in base ai seguenti criteri e ne rende conto all’UFCOM in un rapporto annuale:

a. per i collegamenti:

1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,

2. la frequenza annuale, per collegamento, dei tentativi infruttuosi,

3. la durata delle riparazioni;

b. per il servizio telefonico pubblico:

1. la qualità della trasmissione vocale,

2. la disponibilità del servizio,

3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,

4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,

5. l’esattezza della fatturazione;

c. per l’accesso a Internet:

1. la qualità della trasmissione dei dati,

2. la disponibilità del servizio;

d. per i servizi destinati ai disabili: