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Consultazione 2015/39: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 5 pagine
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mette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell’elenco, ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento secondo l’articolo 31 capoverso 2bis, a condizione che quest’ultimo sia offerto dal concessionario del servizio universale.
Art. 16 Collegamento
1Le prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete all’interno dei locali abitativi o commerciali del cliente.
2Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire le prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1, il concessionario del servizio universale può eccezionalmente:
a ridurre la portata delle prestazioni; o
b. rinunciare a fornire il collegamento se il mercato offre un’alternativa a condizioni paragonabili.
3L’UFCOM determina i dati tecnici applicabili al punto terminale di rete. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.
Art. 19 e 20
Abrogati
Art. 21 cpv. 1
1Il concessionario del servizio universale misura la qualità delle prestazioni del servizio universale in base ai seguenti criteri e ne rende conto all’UFCOM in un rapporto annuale:
a. per i collegamenti:
1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,
2. la frequenza annuale, per collegamento, dei tentativi infruttuosi,
3. la durata delle riparazioni;
b. per il servizio telefonico pubblico:
1. la qualità della trasmissione vocale,
2. la disponibilità del servizio,
3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,
4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,
5. l’esattezza della fatturazione;
c. per l’accesso a Internet:
1. la qualità della trasmissione dei dati,
2. la disponibilità del servizio;
d. per i servizi destinati ai disabili: