Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/48: Modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (attuazione della mozione 13.3728, Pelli Fulvio) · 8 pagine

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tazione del luogo di imposizione delle provvigioni di intermediazione, ma ritiene che il progetto sia un’attuazione mancata della mozione, poiché la modifica concerne l’imposizione del reddito da attività lucrativa e le persone che esercitano il commercio di immobili dovrebbero essere assoggettate alle stesse norme degli intermediari.

Proposte

Il Cantone VD propone che nel messaggio del Consiglio federale sia inserita la menzione che la nuova norma si applica alle provvigioni di intermediazione giustificate sia per il loro importo (una provvigione del 10 % del prezzo di vendita sarebbe inammissibile) sia dalla realtà dell’operazione (una provvigione versata da una società al suo azionista principale o a un suo dipendente sarebbe inammissibile).

Il Cantone GE e l’UCS/la CDFC ritengono che la realizzazione di un sistema intercantonale per la trasmissione delle informazioni tra le autorità fiscali garantirebbe un’attuazione corretta della modifica.

Il Cantone SO propone una precisazione formale della frase introduttiva dell’articolo 4 capoverso 2 dell’avamprogetto, affinché il suo tenore sia simile alla frase introduttiva dell’articolo 21 capoverso 2.

L’USF ritiene che la regolamentazione dell’imposizione nel luogo di domicilio o di sede debba applicarsi a tutti gli intermediari, indipendentemente dal luogo di domicilio o di sede, sia esso in Svizzera o all’estero.

5.2 Luogo di imposizione delle persone che esercitano il commercio di immobili

Compendio

La modifica di legge formale, senza ripercussioni sulla prassi, è approvata senza riserva dai partecipanti quasi all’unanimità. Un’associazione mantello dell’economia e un’altra organizzazione sono contrarie al progetto.

Approvazione

I governi cantonali, i partiti politici che hanno espresso il proprio parere (UDC, PS e PLR) e un’ampia maggioranza delle associazioni e delle organizzazioni (UCS, USS, CDCF, StSK, FER, EXPERTsuisse, USF, SVIT, CATEF e USPI) sostengono il progetto.

Reiezione

L’USAM rivendica il suo impegno nella difesa dell’autonomia dei Cantoni e quindi respinge il progetto. Il CP chiede di stralciare l’articolo 21 capoverso 1 lettera d dell’avamprogetto.

Proposte

Il Cantone SO propone che nel messaggio del Consiglio federale si apportino alcune precisazioni alla nozione del «commercio di immobili» per evitare problemi di interpretazione.

Per l’USPI sono necessarie modifiche supplementari affinché per il luogo di imposizione delle persone che esercitano il commercio di immobili valgano le stesse norme che per il luogo di imposizione delle provvigioni di intermediazione.

6. Altre osservazioni

Il Cantone GR sostiene che non vi siano motivi contrari all’immediata entrata in vigore della modifica.

Nonostante la modifica non abbia ripercussioni sulla prassi, il Cantone SO propone di menzionare nel messaggio la legislazione sulla doppia imposizione e i casi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Allegato

Elenco dei partecipanti alla consultazione