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Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 4 pagine
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cuna colpa. La pena ammonta per ogni violazione al 10 per cento dell’intera retri-
buzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera il venditore dall’osservanza di questi obblighi.
5. Luogo dell’adempimento e rischi
5.1 Il compratore designa il luogo dell’adempimento.
5.2 Gli utili e i rischi passano al compratore nel luogo d’adempimento.
6. Fornitura di materiale, campioni e mezzi d’esercizio
6.1 Fornitura di materiale: se il compratore fornisce al venditore materiale necessario per
l’adempimento del contratto, questo permane di proprietà del compratore. Il materiale deve essere designato come tale e separato. Al momento della ricezione il venditore sottopone il materiale a un controllo. I danni riscontrati devono essere immediatamente comunicati per iscritto al compratore.
6.2 Campioni e mezzi d’esercizio: se il compratore mette a disposizione del venditore dei cam-
pioni o mezzi d’esercizio per la stesura dell’offerta o l’adempimento del contratto, questi possono essere impiegati esclusivamente a questo scopo. Essi restano di proprietà del compratore, devono essere designati come tali dal venditore, conservati con cura e restituiti su richiesta.
7. Prescrizioni in materia d’importazione
Il venditore garantisce l’osservanza di eventuali limitazioni dell’esportazione e prescrizioni in materia d’importazione dal luogo di provenienza a quello di fornitura secondo il contratto. Il venditore informa il compratore per iscritto in merito alle limitazioni dell’esportazione del Paese di provenienza.
8. Consegna e montaggio
8.1 La consegna dei beni ha luogo dietro firma del bollettino di consegna nel luogo dell’adem-
pimento stabilito secondo il numero 5.
8.2 Se anche il montaggio dei beni è oggetto del contratto, il compratore concede al venditore
l’accesso ai propri locali necessario a questo scopo.
8.3 Il venditore rispetta le prescrizioni aziendali del compratore, in particolare le disposizioni in
materia di sicurezza e il regolamento interno.
8.4 Il compratore controlla l’oggetto dell’acquisto senza indugio, ma al più tardi entro 30 giorni
dalla consegna.
9. Retribuzione
9.1 Il venditore fornisce le prestazioni a prezzi fissi.
9.2 La retribuzione compensa tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del con-
tratto. La retribuzione copre in particolare i costi d’imballaggio, di trasporto e di assicurazione, le spese, i diritti di licenza nonché i tributi pubblici (ad es. IVA).
9.3 Il venditore emette la fattura secondo il piano di pagamento. Se non è stato concordato un
piano di pagamento, la fattura è emessa dopo la fornitura delle prestazioni. L’IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo patto contrario, il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura correttamente emessa.
9.4 Per gli acquisti dell’Amministrazione federale centrale3 il venditore è tenuto a inviare al
compratore una fattura elettronica4 qualora il valore contrattuale superi i 5000 franchi (IVA esclusa). Il compratore comunica le possibilità di trasmissione della fattura.
1.1
3 Art. 7 OLOGA (RS 172.010.1)
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