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Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 4 pagine
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14. Protezione e sicurezza dei dati
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati, a proteggere efficacemente i dati nel quadro dell’esecuzione del contratto e a impedire che giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.
15. Cessione e costituzione in pegno
Il venditore non può cedere né costituire in pegno pretese nei confronti del compratore senza previo consenso di quest’ultimo.
16. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale
16.1 Per modifiche e complementi del contratto nonché per il suo scioglimento è necessaria la
forma scritta.
16.2 In caso di disposizioni contraddittorie fa stato il seguente ordine: atto contrattuale, CG,
richiesta d’offerta, offerta.
16.3 Se singole disposizioni del contratto dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la va-
lidità del contratto non ne viene intaccata.
17. Diritto applicabile e foro competente
17.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
17.2 Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 19807 sui contratti di
compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) non sono applicabili.
17.3 Il foro esclusivo per i compratori dell’Amministrazione federale centrale e delle unità
dell’Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica è Berna, negli altri casi la sede del compratore.
Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)
Edizione: … 2016
Stato: febbraio 2016
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