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Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 4 pagine
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10. Mora
10.1 Il venditore è senz’altro costituito in mora in caso di mancato adempimento dei termini fissi
convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell’adempimento); negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida con fissazione di un congruo termine.
10.2 Se è costituito in mora, il venditore è tenuto a pagare una pena convenzionale pari all’1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo del 10 per cento dell’intera retribuzione, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa.
10.3 Il pagamento della pena convenzionale non libera il venditore dall’osservanza de-
gli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risar-
cimento del danno.
11. Responsabilità
11.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all’altra parte, se non provano che non è
loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
11.2 Le parti rispondono per il comportamento del loro personale ausiliario e di terzi da essi
incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori) come pure del proprio comportamento.
12. Garanzia
12.1 Il venditore garantisce, in veste di specialista e a conoscenza dell’uso che si farà della
merce fornita, che i beni possiedono le caratteristiche promesse, soddisfano le prescrizioni legali e non celano alcun difetto materiale o giuridico che pregiudichi il loro valore o l’attitudine all’uso cui sono destinati.
12.2 In caso di difetti, il compratore può scegliere se:
- detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
- recedere dal contratto;
- chiedere merce senza difetti; o
- chiedere la riparazione.
12.3 La durata della garanzia è di 24 mesi dalla consegna o dall’eventuale montaggio dei beni.
Il compratore notifica immediatamente per iscritto i difetti riscontrati.
12.4 Se nel periodo di garanzia devono essere eliminati difetti o sostituite parti, per le compo-
nenti in questione il periodo di garanzia decorre nuovamente dal momento dell’eliminazione del difetto o della sostituzione.
13. Mantenimento del segreto
13.1 Le parti trattano in via confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note
né generalmente accessibili o per cui per loro natura esiste in buona fede un interesse al mantenimento del segreto. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in via confidenziale. L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione dei rapporti contrattuali.
13.2 L’obbligo del segreto non vale per il compratore nella misura in cui è tenuto a pubblicare
le seguenti fattispecie e informazioni: nome e luogo del venditore, oggetto e valore della commessa acquistata, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Restano riservati gli obblighi di dichiarazione vincolanti previsti dal diritto svizzero (ad es. secondo la LTras5 o la LAPub6).
13.3 Qualora violino gli obblighi di cui al presente numero 13, le parti sono tenute a pa-
gare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento dell’intera retribuzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dal rispetto di tali obblighi.
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