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Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 4 pagine

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10. Mora

10.1 Il venditore è senz’altro costituito in mora in caso di mancato adempimento dei termini fissi

convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell’adempimento); negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida con fissazione di un congruo termine.

10.2 Se è costituito in mora, il venditore è tenuto a pagare una pena convenzionale pari all’1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo del 10 per cento dell’intera retribuzione, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa.

10.3 Il pagamento della pena convenzionale non libera il venditore dall’osservanza de-

gli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risar-

cimento del danno.

11. Responsabilità

11.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all’altra parte, se non provano che non è

loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.

11.2 Le parti rispondono per il comportamento del loro personale ausiliario e di terzi da essi

incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori) come pure del proprio comportamento.

12. Garanzia

12.1 Il venditore garantisce, in veste di specialista e a conoscenza dell’uso che si farà della

merce fornita, che i beni possiedono le caratteristiche promesse, soddisfano le prescrizioni legali e non celano alcun difetto materiale o giuridico che pregiudichi il loro valore o l’attitudine all’uso cui sono destinati.

12.2 In caso di difetti, il compratore può scegliere se:

- detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;

- recedere dal contratto;

- chiedere merce senza difetti; o

- chiedere la riparazione.

12.3 La durata della garanzia è di 24 mesi dalla consegna o dall’eventuale montaggio dei beni.

Il compratore notifica immediatamente per iscritto i difetti riscontrati.

12.4 Se nel periodo di garanzia devono essere eliminati difetti o sostituite parti, per le compo-

nenti in questione il periodo di garanzia decorre nuovamente dal momento dell’eliminazione del difetto o della sostituzione.

13. Mantenimento del segreto

13.1 Le parti trattano in via confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note

né generalmente accessibili o per cui per loro natura esiste in buona fede un interesse al mantenimento del segreto. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in via confidenziale. L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione dei rapporti contrattuali.

13.2 L’obbligo del segreto non vale per il compratore nella misura in cui è tenuto a pubblicare

le seguenti fattispecie e informazioni: nome e luogo del venditore, oggetto e valore della commessa acquistata, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Restano riservati gli obblighi di dichiarazione vincolanti previsti dal diritto svizzero (ad es. secondo la LTras5 o la LAPub6).

13.3 Qualora violino gli obblighi di cui al presente numero 13, le parti sono tenute a pa-

gare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento dell’intera retribuzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dal rispetto di tali obblighi.

1.1

5 RS 152.3

6 RS 172.056.1