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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine

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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza

- Misura 2-1.2I fornitori di offerte di perfezionamento e consulenza destinate a operatori

nel settore ambientale (servizi di manutenzione ecc.) integrano le conoscenze attuali sulle specie esotiche invasive nelle loro offerte e le trasmettono in modo mirato.

- Misura 2-1.3Le associazioni di categoria (JardinSuisse, commercio di articoli zoologici,

Società svizzera degli impresari-costruttori, Associazione svizzera di economia delle acque, VSS ecc.) informano e sensibilizzano periodicamente il settore e i loro clienti sulle specie esotiche invasive rilevanti e sui loro rischi, sulle prescrizioni vigenti e sulle modalità di utilizzazione.

- Misura 2-1.4Se del caso, la Confederazione informa il pubblico sulle specie esotiche in-

vasive rilevanti per la Svizzera fondandosi sulle basi scientifiche elaborate dal gruppo di esperti.

Orientamento 2.2

Applicare il diritto vigente in materia di prevenzione delle specie esotiche invasive in modo conseguente.

- Misura 2-2.1I responsabili dell’immissione in commercio46 garantiscono l’autocontrollo

per tutte le specie immesse in commercio. Tengono in assortimento unicamente specie esotiche che non comportano alcun pericolo per l’uomo e l’ambiente né alcun pregiudizio per la diversità biologica e il suo uso sostenibile.

- Misura 2-2.2La Confederazione integra nell’attività di controllo doganale delle merci e

delle persone anche l’obiettivo di escludere l’importazione di specie esotiche invasive.

- Misura 2-2.3Nell’ambito delle procedure di omologazione (p. es. prodotti fitosanitari, ali-

menti per animali, biocidi ecc.), la Confederazione garantisce che sia valutato il potenziale invasivo delle specie esotiche e sia rilasciata l’omologazione solo se è garantita la protezione dell’uomo, dell’ambiente e della diversità biologica.

- Misura 2-2.4Nell’ambito del rilascio di autorizzazioni di costruzione e di esercizio, la

Confederazione, i Cantoni e i Comuni garantiscono che la problematica dell’utilizzazione di specie esotiche invasive nell’ambiente sia debitamente considerata e attuata in modo da escludere l’insediamento e l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive.

- Misura 2-2.5I responsabili dell’immissione in commercio informano sufficientemente gli

acquirenti sulle proprietà ambientali; ciò è assolutamente necessario per tutte le specie esotiche soggette a requisiti relativi all’utilizzazione nell’ambiente.

- Misura 2-2.6Nell’ambito della pianificazione e dell’esecuzione di lavori di manutenzione,

i servizi di manutenzione delle ferrovie, delle strade e delle acque nonché di altri impianti infrastrutturali provvedono a escludere l’insediamento e l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive.

46 Messa in commercio: la fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell’ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l’invio in visione, nonché l’importazione ai fini dell’utilizzazione nell’ambiente (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. k OEDA)