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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine

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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza

- Misura 2-2.7I proprietari e i gestori di fondi provvedono affinché specie esotiche inva-

sive non s’insedino sui loro fondi e costituiscano una fonte per l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive sulle superfici limitrofe.

- Misura 2-2.8I Cantoni vigilano sul rispetto dell’obbligo di diligenza (p. es. responsabili

dell’immissione in commercio, acquirenti, compresa la diffusione secondaria p. es. attraverso lavori di costruzione, trasporti sull’acqua, servizi di manutenzione ecc.) all’interno dei vari settori e delle varie professioni.

2.3.3 Misure in materia di lotta

Obiettivo 3: Orientamento 3.1

lotta Coordinare e attuare la lotta contro le specie esotiche invasive sull’intero

territorio svizzero.

- Misura 3-1.1La Confederazione elabora strategie di lotta specifiche per specie esotiche

invasive selezionate nonché per habitat particolarmente minacciati.

- Misura 3-1.2La Confederazione, i Cantoni, i Comuni nonché i proprietari e i gestori di

fondi adottano autonomamente misure di lotta secondo le disposizioni giuridiche e gli obiettivi, fondandosi sulle raccomandazioni generali che scaturiscono dalle basi scientifiche.

- Misura 3-1.3I servizi specializzati cantonali ordinano l’attuazione delle misure di lotta

contro le specie esotiche invasive.

Orientamento 3.2

Sottoporre le misure di lotta a un’analisi costi-benefici.

- Misura 3-2.1I Cantoni controllano l’efficacia delle misure di lotta attuate e riferiscono

all’UFAM in merito alle conclusioni tratte.

- Misura 3-2.2Se del caso, la Confederazione adegua gli obiettivi per singole specie eso-

tiche invasive ed eventuali strategie di lotta in base ai risultati della valutazione dei Cantoni, alle basi scientifiche elaborate per le specie esotiche invasive e alle esperienze maturate da altri attori.