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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine

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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza

3.2 Organizzazione e collaborazione

Per attuare la strategia sono perseguiti una stretta collaborazione nell’elaborazione delle basi e una chiara ripartizione dei ruoli tra la Confederazione e i Cantoni. Questa chiara ripartizione dei ruoli potrà essere raggiunta solo se è garantita un’attuazione dinamica della strategia per le specie esotiche invasive. Un’attuazione dinamica è necessaria tra l’altro poiché occorre acquisire, elaborare e integrare nell’esecuzione nuove conoscenze sul potenziale di danno, sulla dinamica di diffusione e sulle misure di prevenzione e di lotta contro le specie esotiche invasive il più rapidamente possibile. Per l’attuazione operativa e dinamica della strategia occorre rafforzare il coordinamento degli attori e delle loro attività a livello federale, in modo da garantire un’attuazione efficace ed efficiente delle misure (cfr. misura 1-2.1).

La ripartizione dei ruoli e dei compiti tra i vari attori coinvolti si presenta come segue:

- La Confederazione è responsabile della preparazione delle basi strategi-

che. Oltre ad adeguare le basi giuridiche e a mettere a punto opportune basi per il controlling dell’attuazione della strategia, è responsabile del coordinamento generale a livello nazionale nonché della cooperazione internazionale. Il controlling va impostato in nodo da poter trarre continuamente conclusioni (valutazione) per l’adeguamento dinamico della strategia o di singole misure.

- I Cantoni garantiscono l’esecuzione delle misure di prevenzione e lotta

nonché il controllo della loro efficacia. In base a questi controlli, assieme alla Confederazione sviluppano ulteriormente, in modo dinamico, la strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive.

Nell’ambito dell’attuazione della misura 1-2.1 (rafforzamento del coordinamento sulle specie esotiche invasive a livello nazionale) sono definiti i capitolati concreti e le forme di collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e terzi (cfr. panoramica sugli attori al cap. 1.2.3 nonché all. A2).

3.3 Adeguamenti giuridici

A livello di legge sono necessari adeguamenti della LPAmb ed eventualmente anche della LPN, della LCP e della LFSP. Oggi questi atti giuridici si riferiscono unicamente all’utilizzazione intenzionale e consapevole di organismi e disciplinano soltanto l’emissione e la detenzione attiva di specie animali e vegetali. Per le specie dannose, però, spesso il problema che richiede misure di prevenzione e di lotta è costituito proprio dall’introduzione e dalla diffusione inavvertita, involontaria o inconsapevole. Esperienze nell’utilizzazione di specie esotiche hanno inoltre mostrato che la suddivisione in tre livelli risultante dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente vigente (controllo autonomo, esigenze relative all’utilizzazione, divieto di utilizzazione) non è sufficiente. Specie non ancora presenti in Svizzera e specie molto diffuse in Svizzera, ad esempio, sono disciplinate nello stesso allegato (all. 2 OEDA) benché nei due casi siano necessarie misure distinte. Occorre classificare le specie esotiche invasive in ordine di priorità attribuendole alle classi descritte nella tabella 2, in modo da poter risponde meglio