Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 47 pagine
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1.2.2 Contesto giuridico
I Cantoni AI, AR, BL, GE, GR, JU, LU, NW, OW e ZG nonché KBNL, KOK, KOLAS, SFV 1.2.2. Contesto giuridico e WVS (complessivamente 15 attori) ritengono che sia importante che il commercio, la
vendita e in generale ogni forma d’immissione sul mercato di organismi esotici invasivi
siano vietati per legge. Per AG, KVU e ZH, la legge deve consentire disposizioni dero-
gatorie e autorizzazioni concernenti misure di lotta. BE e NW segnalano che, all’interno
della strategia, le basi giuridiche devono essere armonizzate. GE, KVU e ZH vorrebbero
che si precisasse qual è l’interpretazione giuridica esatta dell’articolo 15 OEDA per la
Confederazione. TG vorrebbero che si aggiungesse che è evidente che anche le imprese
della Confederazione (USTRA, UFT, FFS ecc.) possono essere obbligate ad adottare
misure di lotta.
SCNAT constata che non è chiaro come si collochi l’OPV per quanto riguarda l’importa-
zione e l’utilizzazione di specie esotiche invasive e KPSD deplora che non si specifichi
che per le specie particolarmente pericolose nell’ambito dell’agricoltura esistono già pro-
cedure e strutture. KVU vorrebbe che si menzionasse la partecipazione della Confedera-
zione ai costi della lotta obbligatoria, conformemente all’articolo 42 OPV. TI vorrebbe ret-
tificare che, assieme all’ordinanza sui biocidi, l’OPV è importante non solo per quanto
riguarda l’effetto sul mercato, bensì anche per la prevenzione e la lotta.
Nella tabella 1, EAWAG propone di sostituire il termine «specie» con «taxa». Inoltre Tabella 1 l’elenco delle specie nella tabella è incompleto. EAWAG vorrebbe anche che s’indicasse
cosa s’intenda esattamente come regolamentazione suppletiva secondo la leggenda.
KVU e ZH auspicano che nella tabella 1 si faccia una distinzione tra i prodotti disciplinati
dall’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) e quelli disciplinati dall’ordinanza sui biocidi
(OBioc).
Per KVU e ZH non è chiaro il rapporto tra il capitolo e le indicazioni dettagliate nell’allegato Allegato A1 A1, viste le grandi differenze nell’indicazione dei singoli atti giuridici. KVU e ZH si augu-
rano un rimando più chiaro all’allegato A1. TI ritiene che occorra menzionare solo lo
stretto necessario nella strategia ed enumerare poi tutti i testi di legge pertinenti nell’alle-
gato.
GR, KVU, TG e ZH vorrebbero che nella strategia fossero integrati anche gli altri atti Atti giuridici mancanti giuridici che si occupano di specie esotiche invasive (LFo, LSCA, legge sulle epidemie
ecc.). SCNAT, KVU, GR, OW e ZH deplorano in particolare che la strategia non menzioni
assolutamente la legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA) e la legge federale
sulla protezione delle acque (LPAc), mentre UR e KOK vorrebbero che nella tabella fosse
inserita l’ORRPChim. Secondo BE manca inoltre un rimando alla nuova ordinanza tec-
nica sui rifiuti (OTR), che entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2016.
1.2.3 Contesto istituzionale
GR, KVU, OW e ZH vorrebbero che si annotasse nel testo che la Confederazione deve Confederazione promuovere la lotta contro le specie esotiche invasive sulle proprie superfici e partecipare
ai costi per le altre superfici. KVU e ZH vorrebbero aggiungere tra gli attori l’USTRA e
l’UFAC; SCNAT e CABI vorrebbero avere il Servizio fitosanitario federale (SFF); CABI e
EFBS anche la Commissione federale per la sicurezza biologica.
Per KVU e ZH manca un rimando alla competenza dell’USAV per quanto riguarda la
sicurezza alimentare e il ruolo risultante. KVU, TI e ZH vorrebbero che si aggiungesse
che l’UFAG è responsabile anche dell’omologazione dei prodotti fitosanitari. ERFA, SSV
e VSSG segnalano che l’UFAG ha a che fare anche con parassiti esotici invasivi animali
o di altra natura, che interessano l’agricoltura, oltre che con le piante infestanti invasive.
KVU e ZH vorrebbero che nel paragrafo dedicato all’UFSP si aggiungesse l’organo di
notifica per prodotti chimici. Il Cantone VS si augura un rimando alla deroga per l’ambro-