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Consultazione 2015/56: Panoramica sulla promozione dello sport da parte della Confederazione · 48 pagine
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5 Organizzazione, struttura e finanziamento dello sport di prestazione
5.1 Complementarietà delle strutture di sostegno
Conformemente alla tradizione federalista, il sistema di sostegno dello sport di prestazione poggia su ampie basi. Swiss Olympic sostiene complessivamente 84 federazioni sportive con contributi di base e di sostegno. Questa filosofia condivisa da Confederazione, Cantoni e Comuni ha ragioni storiche e affonda le proprie radici nella lunga tradizione del sostegno dello sport di massa, iniziato nel XIX secolo con la ginnastica.
A differenza di alcuni modelli usati all’estero lo sport in Svizzera non ha una struttura centralizzata. L’organizzazione federalista del sostegno allo sport di prestazione elvetico corrisponde alle strutture statali e non deve essere messa in discussione. Tuttavia si deve ammettere che è indispensabile migliorare la coordinazione, se la Svizzera non vuole perdere il contatto con i più recenti sviluppi nel settore. A livello nazionale la collaborazione fra i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato che agiscono in questo campo è regolata da un accordo di prestazione fra la Confederazione, rappresentata dall’UFSPO, e Swiss Olympic.
5.2 Gli attori nello sport di prestazione
5.2.1 Il ruolo della Confederazione
Compiti e competenze della Confederazione nel campo del sostegno dello sport di prestazione sono descritti nella legge sulla promozione dello sport del 17 giugno 2011. In tale contesto la Confederazione è incaricata di creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport di prestazione. Di tale mandato previsto dal legislatore si occupa l’Ufficio federale dello sport UFSPO, che attribuisce sovvenzioni, offre servizi, mette a disposizione infrastrutture, sostiene la formazione degli allenatori e promuove offerte formative per chi pratica lo sport di prestazione. Infine – nel quadro del servizio militare o di protezione civile – la Confederazione è tenuta a organizzare programmi speciali di sostegno per gli sportivi di punta, ad appoggiare lo svolgimento di manifestazioni sportive internazionali e a promuove la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale (art. 1 ss. della Legge sulla promozione dello sport).
Il mandato formulato nell’articolo 68 Cost. per il sostegno dello sport è concepito come competenza parallela, per cui Confederazione e Cantoni nel campo dello sport di prestazione possono essere attivi contemporaneamente e indipendentemente l’una dagli altri. L’esercizio delle competenze federali pertanto non influisce su quelle cantonali nel campo dello sport di prestazione. Questo parallelismo nelle competenze ad agire apre a Confederazione e Cantoni una notevole autonomia nella determinazione delle rispettive misure di sostegno.
D’altro canto questi meccanismi che funzionano in parallelo richiedono una buona coordinazione e una notevole predisposizione a collaborare, perché solo sulla base di coordinazione e collaborazione sistematiche fra le competenti istanze di Confederazione, Cantoni, Comuni, Swiss Olympic e federazioni sportive si possono realizzare efficacemente obiettivi e misure del sostegno dello sport di prestazione in Svizzera.
5.2.2 Il ruolo dei Cantoni
Nel quadro della ripartizione delle competenze nello stato federale i Cantoni dispongono nel campo del sostegno dello sport di prestazione di un’ampia libertà d’azione. In via di principio ad esempio è competenza del legislatore costituzionale cantonale decidere se e come il Cantone vuole essere attivo nel sostegno dello sport. Le basi legali dell’attività cantonale di