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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante
di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove
Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.
6. Se, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, un Conto preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità
successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.
*GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.
AMP/CH/EU/it 36