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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di

Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

AMP/CH/EU/it 39