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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di

Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di

Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indicia

a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante

di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante

di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti

all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

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