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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o

comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera e un Conto preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, tale importo, ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

*GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

AMP/CH/EU/it 40