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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano le
Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; ovvero
ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.
C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.
1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante,
l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.
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