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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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l) "Persona della Svizzera": una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione
Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in Svizzera.
2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale2 oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l'accordo, e ii) per la Svizzera, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.
Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente della Svizzera non concordino un'interpretazione comune conformemente al'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per la Svizzera, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o la Svizzera) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.
2GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
AMP/CH/EU/it 8