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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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ARTICOLO 2
Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione
1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente della Svizzera scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente della Svizzera, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.
2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:
a) il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per
ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla
Comunicazione;
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