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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile
(Extensible Markup Language).
5. Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati,
comprendenti standard di cifratura.
ARTICOLO 4
Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione
L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente della Svizzera, e l'Autorità Competente della Svizzera informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro,
quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di
comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II.
L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.
AMP/CH/EU/it 12