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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o

accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

ARTICOLO 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati

conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) che comunica le informazioni.

2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate

identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono.

*GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

AMP/CH/EU/it 11