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Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 6 pagine
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Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)
del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 agosto 20051 sulla consultazione è modificata come segue:
Art. 1
La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare (autorità competente secondo l’articolo 5 cpv. 1 e 2 LCo).
Art. 2
Abrogato
Titolo prima dell’art. 3
Sezione 2: Pianificazione e coordinamento
Art. 3 Pianificazione
(art. 6 LCo)
Le autorità responsabili per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano regolarmente.
Art. 4 Coordinamento
(art. 5 cpv. 3 LCo)
1Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle consultazioni da loro previste; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.
2La Cancelleria federale assicura il coordinamento temporale delle consultazioni.
RS ..........
1 RS 172.061.1
2015–......