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Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 6 pagine

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Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)

del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 17 agosto 20051 sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare (autorità competente secondo l’articolo 5 cpv. 1 e 2 LCo).

Art. 2

Abrogato

Titolo prima dell’art. 3

Sezione 2: Pianificazione e coordinamento

Art. 3 Pianificazione

(art. 6 LCo)

Le autorità responsabili per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano regolarmente.

Art. 4 Coordinamento

(art. 5 cpv. 3 LCo)

1Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle consultazioni da loro previste; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.

2La Cancelleria federale assicura il coordinamento temporale delle consultazioni.

RS ..........

1 RS 172.061.1

2015–......