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Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 6 pagine

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3Contiene spiegazioni e, se del caso, questioni rivolte ai destinatari in relazione all’attuazione, riguardanti in particolare:

a. le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

b. la necessità di coordinare la pianificazione dell’attuazione con gli organi preposti all’esecuzione;

c. il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni.

4Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.

Art. 9 Lettera d’informazione ai destinatari

1La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione contiene:

a. un rimando alla decisione di indire la consultazione;

b. l’indicazione del termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;

c. l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.

2La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni e, se del caso, su questioni relative all’attuazione.

3La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.

Art. 10 Elenco dei destinatari

(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)

1Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le cerchie interessate definite dall’autorità responsabile d’intesa con la Cancelleria federale.

2Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.

Art. 12 Informazione

(art. 5 LCo)

1L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo che è stato deciso di indire una consultazione.

2La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordinanza.

2 RS 172.010.1