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Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 6 pagine
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Art. 13 Comunicazione
(art. 9 cpv. 1 LCo)
1La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo.
2Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso, che rende accessibile al pubblico.
Art. 14 Documentazione
(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)
La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
Art. 16 Pubblicazione dei pareri
(art. 9 cpv. 1 LCo)
Scaduto il termine per rispondere, l’autorità responsabile rende accessibili al pubblico i pareri e i verbali conformemente all’articolo 7 capoverso 2 LCo.
Art. 17
Abrogato
Art. 18 cpv. 1, secondo periodo
1... I pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione qualora si tratti di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale.
Art. 19, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva
Allegati alla proposta al Consiglio federale
1In allegato alla proposta al Consiglio federale figurano:
Art. 20 Rapporto sui risultati
(art. 8 LCo)
1Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore.
2I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.
3Il verbale delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo è parte integrante del rapporto sui risultati.
Art. 21 Informazione e pubblicazione
1Immediatamente dopo la decisione concernente il rapporto sui risultati, l’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione.