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Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 6 pagine

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Art. 13 Comunicazione

(art. 9 cpv. 1 LCo)

1La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo.

2Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso, che rende accessibile al pubblico.

Art. 14 Documentazione

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

Art. 16 Pubblicazione dei pareri

(art. 9 cpv. 1 LCo)

Scaduto il termine per rispondere, l’autorità responsabile rende accessibili al pubblico i pareri e i verbali conformemente all’articolo 7 capoverso 2 LCo.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 cpv. 1, secondo periodo

1... I pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione qualora si tratti di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale.

Art. 19, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Allegati alla proposta al Consiglio federale

1In allegato alla proposta al Consiglio federale figurano:

Art. 20 Rapporto sui risultati

(art. 8 LCo)

1Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore.

2I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.

3Il verbale delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo è parte integrante del rapporto sui risultati.

Art. 21 Informazione e pubblicazione

1Immediatamente dopo la decisione concernente il rapporto sui risultati, l’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione.